Nuovo libretto di impianto

 

Il nuovo libretto di impianto è in vigore dal 15 ottobre 2014 ed il catasto informatico degli impianti “CIRCE” dal 02 gennaio 2015.

 

Questo nuovo libretto di impianto raccoglie una serie di controlli complessi che riguarda tutti i sistemi di climatizzazione (invernali ed estivi) ed energie rinnovabili presenti negli edifici.

Pertanto, non riguarderà più solo la caldaia come previsto in precedenza dal D.P.R. 74/2013, ma interesserà qualsiasi impianto presente nell’edificio.

Inoltre, è stato aggiunto il rapporto di controllo di efficienza energetica, in sostituzione ai vecchi allegati “F” e “G”, ove verranno verificate sicurezza, idoneità, igiene e salute dell’impianto.

In sintesi:


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Come avere il nuovo libretto d’impianto

 

Può essere effettuato con gradualità a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della prima operazione periodica di controllo e manutenzione, o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti e comunque NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2015.
I vecchi “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto” dovranno essere conservati allegati al nuovo libretto di impianto.
Sebbene ogni utente dovrebbe reperire e compilare autonomamente il proprio libretto, può anche più facilmente richiederlo al manutentore e farselo compilare.


Come scegliere il manutentore o l’installatore

 

L’impianto dovrà essere modificato e controllato da ditte in possesso dei requisiti necessari per queste specifiche, come stabilite dalle lettere c, d ed e del decreto 37/2008. Queste ditte potranno quindi operare contemporaneamente su impianti idrici, di riscaldamento, gas metano e gpl, climatizzazione e di cisterne, come convalidato anche nel certificato della Camera di Commercio che può essere da voi richiesto in ogni momento.


Chi deve provvedere

 

I soggetti che occupano l’abitazione a qualunque titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc), tranne i condomini con impianti centralizzati in quanto la responsabilità ricade sull’amministratore. Se però all’interno dell’appartamento inserito nel condominio è presente un condizionatore e/o pannelli solari termici, stufa a pellet, caminetto (o altro impianto), la responsabilità in questo ambito è dell’occupante.


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Frequenza delle manutenzioni

 

La decisione sulla tempistica per la manutenzione ed i controlli sulla sicurezza e verifica della salute dell’impianto è stata demandata all’installatore per nuovi impianti ed al manutentore per quelli esistenti. Per cui all’atto della compilazione del libretto verrà decisa la frequenza dei controlli. Naturalmente questo sarà influenzato da quanto prescritto dalle case costruttrici delle caldaie e apparecchiature, e quindi nella quasi totalità dei casi la revisione sarà annuale.


Sanzioni

 

Chi non effettuerà i dovuti controlli previsti dal nuovo libretto d’impianto potranno essere comminate multe da 500 a 3.000 euro. Punibile anche un errore del manutentore, che in caso di scrittura errata o incompleta potrebbe essere multato per una cifra compresa tra i 1.000 e i 6.000 euro.


Costo

 

Si parte da un minimo di 130 euro per un impianto composto da caldaia murale e 4-5 radiatori, a salire per impianti più strutturati.


Chi paga

 

Queste spese, rientranti nell’ordinaria manutenzione, spettano a chi occupa a qualunque titolo l’abitazione, sia esso proprietario, affittuario o semplice comodatario, mentre qualsiasi altra spesa di straordinaria manutenzione (intesa come sostituzione di componenti o interventi particolarmente significativi) sarà a carico del proprietario.


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Impianti pericolosi

 

In occasione della revisione annuale qualora venisse riscontrata qualche anomalia per la sicurezza dell’impianto e l’occupante non acconsentisse al ripristino della sicurezza, il manutentore è obbligato a spegnere l’impianto e a segnalarlo al Sindaco del Comune. Tale impianto sarà subito oggetto di verifica da parte degli enti preposti.


Comunicazioni e verifiche

 

La Regione Veneto ha comunicato che coloro non rispetteranno tale obbligo di redigere e comunicare al Circe i dati dei controlli, saranno subito oggetto di verifica con le eventuali sanzioni.


Riscaldamento: periodo accensione e orario giornaliero

 

E’ obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Il Veneto è compreso in due zone climatiche

Zona E– Dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno.
Ne fanno parte le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Zona F– Nessuna limitazione di tempo prevista.
Ne fa parte la provincia di Belluno.


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La nostra organizzazione

 

I nostri clienti già acquisiti verranno tempestivamente informati delle nuove disposizioni di legge e rientrano in un piano di manutenzione programmata.
Chi desiderasse aggiungersi a tale servizio, o semplicemente chiedere informazione in merito ai nostri servizi, può chiamarci in orario ufficio e saremo ben lieti di soddisfare le vostre aspettative.
Per le chiamate di emergenza fuori orario verrà attivato un trasferimento di chiamata al tecnico reperibile in quel momento.

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